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REGIO DECRETO 27 dicembre 1925, n. 2545

Approvazione della Convenzione relativa all'età minima per l'ammissione dei giovani al lavoro di bordo come carbonai o fuochisti, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra 1921). (025U2545)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-3-1926 al: 21-12-2008
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 8 febbraio 1923, n. 323, e 19 aprile 1925, n. 628;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 586;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per le comunicazioni, per l'economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alla Convenzione relativa all'età minima per l'ammissione dei giovani al lavoro di bordo come carbonai o fuochisti, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra 1921) e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Ciano - Belluzzo -
Rocco - Volpi - Di Scalea.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1926.

Atti del Governo, registro 245, foglio 145. - Coop.