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REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 586

Approvazione della Convenzione relativa all'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro di bordo come carbonai e fuochisti. (024U0586)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n.102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/1926)
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Testo in vigore dal:  20-5-1924

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per l'economia nazionale, per la marina, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per le poste ed i telegrafi, e per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione concernente l'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro di bordo in qualità di carbonai e fuochisti, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra, ottobre-novembre 1921);

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per conformare la legislazione interna alle disposizioni della Convenzione predetta.