stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2525

Proroga dei termini di applicabilità delle vigenti norme in materia di concessioni ferroviarie e tranviarie. (025U2525)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 novembre 1926, n. 2083 (in G.U. 18/12/1926, n. 291).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  26-2-1926 al: 5-10-1926
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



I termini di applicabilità per le norme vigenti in materia di concessioni ferroviarie e tranviarie, stabiliti dai decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 23 gennaio 1921, n. 56; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, n. 996, e 29 luglio 1925, n. 1509, in rapporto alla data di concessione e alla data di apertura della linea all'esercizio, vengono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 1926 e al 30 giugno 1931.