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REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2525

Proroga dei termini di applicabilità delle vigenti norme in materia di concessioni ferroviarie e tranviarie. (025U2525)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 novembre 1926, n. 2083 (in G.U. 18/12/1926, n. 291).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 26-2-1926
al: 5-10-1926
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni di legge  per  le  ferrovie
concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli
automobili approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447; 
 
  Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio  1919,  n.
1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921,  n.  1222;  6  febbraio
1923, n. 431; 23 maggio 1924, n. 996, e 29 luglio 1925, n. 1509; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretario di Stato per i lavori
pubblici e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I termini di applicabilita' per le  norme  vigenti  in  materia  di
concessioni ferroviarie e tranviarie, stabiliti dai decreti-legge  23
febbraio 1919, n. 303; 23 gennaio 1921, n. 56; 6  febbraio  1923,  n.
431; 23 maggio 1924, n. 996, e 29 luglio 1925, n. 1509,  in  rapporto
alla data  di  concessione  e  alla  data  di  apertura  della  linea
all'esercizio, vengono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno  1926
e al 30 giugno 1931.