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REGIO DECRETO 15 novembre 1925, n. 2508

Norme regolamentari sul funzionamento dell'Istituto di soccorso «Giuseppe Kirner», in Firenze. (025U2508)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-2-1926 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 29 giugno 1924, n. 1181, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti l'Istituto di soccorso «Giuseppe Kirner» in Firenze;
Ritenuta la necessità di un regolamento sul funzionamento del predetto Istituto;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La qualità di socio effettivo nell'Istituto di soccorso «Giuseppe Kirner» si acquista con la nomina a professore di ruolo:

a) nei Regi istituti medi d'istruzione dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione;

b) nei Regi istituti nautici dipendenti dal Ministero della marina;

c) nei Collegi militari dipendenti dal Ministero della guerra, purché si tratti di titolari di discipline insegnate negli istituti medi.

Si perde detta qualità:

1° per dimissioni dall'ufficio;

2° per destituzione o dispensa dal servizio determinate da motivi che ledano l'onore;

3° per morosità.