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REGIO DECRETO 15 novembre 1925, n. 2508

Norme regolamentari sul funzionamento dell'Istituto di soccorso «Giuseppe Kirner», in Firenze. (025U2508)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-2-1926
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Nostro decreto 29 giugno 1924, n. 1181,  che  approva  il
testo unico delle disposizioni  concernenti  l'Istituto  di  soccorso
«Giuseppe Kirner» in Firenze; 
 
  Ritenuta la necessita' di  un  regolamento  sul  funzionamento  del
predetto Istituto; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La qualita' di socio effettivo nell'Istituto di soccorso  «Giuseppe
Kirner» si acquista con la nomina a professore di ruolo: 
 
    a) nei Regi istituti medi d'istruzione dipendenti  dal  Ministero
della pubblica istruzione; 
 
    b) nei Regi  istituti  nautici  dipendenti  dal  Ministero  della
marina; 
 
    c) nei Collegi militari dipendenti dal  Ministero  della  guerra,
purche' si tratti di titolari di discipline insegnate negli  istituti
medi. 
 
  Si perde detta qualita': 
 
    1° per dimissioni dall'ufficio; 
 
    2° per destituzione o dispensa dal servizio determinate da motivi
che ledano l'onore; 
 
    3° per morosita'.