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REGIO DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1925, n. 1748

Disposizioni per le cauzioni degli agenti di cambio e orario delle Borse. (025U1748)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-11-1925 al: 30-6-1998
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Art. 1




Per il conferimento della cauzione di cui al R. decreto-legge 7 marzo 1925, potrà essere ammesso dal 16 settembre 1925 fino al 31 dicembre 1925 il deposito dei titoli indicati nell'annesso elenco, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Tali titoli saranno computati al 70 per cento del corso di compensazione del mese di agosto u. s. e dovranno essere sostituiti entro il 31 marzo 1926 con quelli previsti dall'art. 25 della legge 20 marzo 1913.