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REGIO DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1925, n. 1748

Disposizioni per le cauzioni degli agenti di cambio e orario delle Borse. (025U1748)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-11-1925
al: 30-6-1998
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, i Regi decreti-legge 7  marzo
1925, n. 222; 26 giugno 1925, n. 1047, e 29 luglio 1925, n. 1261; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Per il conferimento della cauzione di cui  al  R.  decreto-legge  7
marzo 1925, potra' essere ammesso dal 16 settembre 1925  fino  al  31
dicembre 1925 il deposito dei titoli  indicati  nell'annesso  elenco,
vistato,  d'ordine  Nostro,  dal  Ministro  proponente.  Tali  titoli
saranno computati al 70 per cento del corso di compensazione del mese
di agosto u. s. e dovranno essere sostituiti entro il 31  marzo  1926
con quelli previsti dall'art. 25 della legge 20 marzo 1913.