stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 26 marzo 1924, n. 2351

Emissione di una quinta serie di buoni del Tesoro novennali. (024U2351)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n. 92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal:  2-3-1925 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 6 luglio 1922, n. 915, relativa ai buoni del Tesoro a nove anni;
Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 5(3, che modifica la legge stessa;
Visti i Regi decreti 25 marzo 1923, n. 600; 26 aprile 1923, n. 889; 27 settembre 1923, n. 1994, che autorizzano le prime tre serie dei detti buoni;
Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1923, n. 2652, che autorizza la emissione di una quarta serie dei buoni stessi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per la sostituzione di buoni del Tesoro qualunque sia la data della loro scadenza e di quelli estinti senza rinnovazione, è autorizzata l'emissione di una quinta serie dei buoni a premio a nove anni creati colla legge 6 luglio 1922, n. 915.

I buoni, sia al portatore sia nominativi, frutteranno l'interesse annuo del 4.75 per cento, con godimento dal 15 novembre 1923 e con esenzione da ogni imposta e tassa presente e futura.

L'inizio della emissione, le specie dei buoni, che potranno essere accettati in versamento e le condizioni relative, il prezzo al quale i nuovi buoni potranno essere ceduti saranno fissati con decreto del Ministro per le finanze.

Sono estesi a questi buoni tutte le disposizioni vigenti per le prime quattro serie dei buoni medesimi in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente decreto.