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REGIO DECRETO-LEGGE 26 marzo 1924, n. 2351

Emissione di una quinta serie di buoni del Tesoro novennali. (024U2351)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n. 92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 2-3-1925
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 6 luglio 1922, n. 915, relativa ai buoni del  Tesoro
a nove anni; 
 
  Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 5(3,  che  modifica  la
legge stessa; 
 
  Visti i Regi decreti 25 marzo 1923, n. 600; 26 aprile 1923, n. 889;
27 settembre 1923, n. 1994, che autorizzano le prime  tre  serie  dei
detti buoni; 
 
  Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1923, n. 2652,  che  autorizza
la emissione di una quarta serie dei buoni stessi; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Per la sostituzione di buoni del Tesoro qualunque sia la data della
loro scadenza e di quelli estinti senza rinnovazione, e'  autorizzata
l'emissione di una quinta serie dei buoni a premio a nove anni creati
colla legge 6 luglio 1922, n. 915. 
 
  I buoni, sia al portatore sia nominativi,  frutteranno  l'interesse
annuo del 4.75 per cento, con godimento dal 15 novembre  1923  e  con
esenzione da ogni imposta e tassa presente e futura. 
 
  L'inizio della emissione, le specie dei buoni, che potranno  essere
accettati in versamento e le condizioni relative, il prezzo al  quale
i nuovi buoni potranno essere ceduti saranno fissati con decreto  del
Ministro per le finanze. 
 
  Sono estesi a questi buoni tutte le  disposizioni  vigenti  per  le
prime quattro serie dei buoni medesimi in quanto non siano  contrarie
alle disposizioni del presente decreto.