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REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1924, n. 2311

Modificazioni alle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali in S. A. P. provenienti dai ruoli di complemento della Regia marina. (024U2311)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-2-1925 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per la marina di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli ufficiali di vascello del Corpo dello Stato Maggiore generale, gli ufficiali del Corpo del Genio navale e del Corpo di Commissariato militare marittimo trasferiti dai ruoli di complemento in quelli del S. A. P, in base rispettivamente ai Regi decreti 10 agosto 1919, n. 1475, 10 agosto 1919, n. 1457 per i primi due Corpi e Regi decreti 9 febbraio 1919, n. 261; 25 gennaio 1920, n. 112, e 18 aprile 1920, n.537, per il Corpo di Commissariato militare marittimo saranno promossi fino al grado di capitano di corvetta o di maggiore in soprannumero al ruolo organico.