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REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1924, n. 2311

Modificazioni alle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali in S. A. P. provenienti dai ruoli di complemento della Regia marina. (024U2311)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 6-2-1925
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
             PER GRAZIA DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  il  R.  decreto  9  febbraio  1919,  n.  261,  ed   i   Regi
decreti-legge 25 gennaio 1920, n. 112, e 18 aprile 1920, n.537; 
 
  Visto il R. decreto 10 agosto 1919, n. 1457; 
 
  Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1919, n. 2267; 
 
  Visti i Regi decreti-legge 10 agosto 1919, n.1475,  e  20  febbraio
1921, n. 222; 
 
  Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1921, n. 1296, convertito nella
legge 29 giugno 1922, n. 966; 
 
  Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha  dato  parere
in massima favorevole; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina  di  concerto  con
quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli ufficiali di vascello del Corpo dello Stato Maggiore  generale,
gli ufficiali del Corpo del Genio navale e del Corpo di Commissariato
militare marittimo trasferiti dai ruoli di complemento in quelli  del
S. A. P, in base rispettivamente ai Regi decreti 10 agosto  1919,  n.
1475, 10 agosto 1919, n. 1457 per i primi due Corpi e Regi decreti  9
febbraio 1919, n. 261; 25 gennaio 1920, n. 112,  e  18  aprile  1920,
n.537, per il  Corpo  di  Commissariato  militare  marittimo  saranno
promossi fino al grado di capitano  di  corvetta  o  di  maggiore  in
soprannumero al ruolo organico.