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REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2290

Unificazione delle norme che regolano il servizio dei vaglia interni, ordinari, telegrafici e di servizio e quello dei vaglia internazionali. (024U2290)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1925
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 1925, n. 2324 (in G.U. 08/01/1926, n. 5).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-2-1925 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti i Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1826, e del 2 dicembre 1923, n. 2970, coi quali si consente la riassunzione sommaria della contabilità dei vaglia riferibili agli esercizi dal 1914-915 a 1921-922;
Visti i decreti legislativi del 10 settembre 1923, n. 2376, e del 2 dicembre 1923, n. 3122, riflettenti l'ordinamento del servizio dei vaglia postali interni;
Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa con quelli per le finanze e per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono estese alla contabilità dei vaglia postali relativa all'esercizio 1922-23, le disposizioni che con R. decreto 16 novembre 1921, n. 1826, e con R. decreto 2 dicembre 1923, numero 2970, emanati in virtù di delegazione di poteri, furono applicate alle contabilità dei vaglia postali relative agli esercizi 1914-15, 1915-16, 1916-17, 1917-18, 1918-19, 1919-20, 1920-21 e 1921-22.

Le differenze sono pareggiate mediante rilievi da saldarsi con somme prelevate dal capitolo di bilancio, al quale sono imputati i rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione delle poste in conseguenza di frodi e di danni subiti da privati e dall'Amministrazione stessa per il servizio dei vaglia.