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REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2290

Unificazione delle norme che regolano il servizio dei vaglia interni, ordinari, telegrafici e di servizio e quello dei vaglia internazionali. (024U2290)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1925
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 1925, n. 2324 (in G.U. 08/01/1926, n. 5).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-2-1925
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1826, e  del  2  dicembre
1923, n. 2970, coi quali si consente la riassunzione  sommaria  della
contabilita' dei vaglia  riferibili  agli  esercizi  dal  1914-915  a
1921-922; 
 
  Visti i decreti legislativi del 10 settembre 1923, n. 2376, e del 2
dicembre 1923, n. 3122, riflettenti l'ordinamento  del  servizio  dei
vaglia postali interni; 
 
  Inteso il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, d'intesa con quelli per le finanze e per le colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono  estese  alla  contabilita'  dei   vaglia   postali   relativa
all'esercizio 1922-23, le disposizioni che con R. decreto 16 novembre
1921, n. 1826, e con R. decreto 2 dicembre 1923, numero 2970, emanati
in  virtu'  di  delegazione  di   poteri,   furono   applicate   alle
contabilita' dei  vaglia  postali  relative  agli  esercizi  1914-15,
1915-16, 1916-17, 1917-18, 1918-19, 1919-20, 1920-21 e 1921-22. 
 
  Le differenze sono pareggiate  mediante  rilievi  da  saldarsi  con
somme prelevate dal capitolo di bilancio, al quale  sono  imputati  i
rimborsi eventuali cui puo'  essere  tenuta  l'Amministrazione  delle
poste in conseguenza  di  frodi  e  di  danni  subiti  da  privati  e
dall'Amministrazione stessa per il servizio dei vaglia.