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REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. 2289

Modificazioni alle disposizioni relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali di complemento della Regia marina. (024U2289)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-2-1925 al: 29-7-1926
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, concernente il reclutamento e l'ordinamento degli ufficiali di complemento dei Corpi militari della Regia marina e sue successive modificazioni;
Sentito il Consiglio superiore di marina che ha dato parere in massima favorevole;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per la marina di concerto con quello per le comunicazioni e con quelli per la guerra e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In tutti i Corpi e ruoli militari della Regia marina possono, in seguito a concorso senza esami, essere nominati ufficiali di complemento i cittadini italiani che si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli successivi.

Ai cittadini così nominati sono conferiti i gradi da guardiamarina (o sottotenente) a capitano di corvetta (o maggiore) incluso, secondo quanto è disposto dai predetti articoli successivi, fatta eccezione per le nomine nel C. R. E., che avvengono soltanto col grado di sottotenente, e salvo quanto è disposto dal successivo articolo 9 per i cappellani capi.

Può inoltre essere conferito, direttamente e senza concorso, il grado di capitano di fregata (o tenente colonnello) a coloro che abbiano titoli superiori a quelli necessari per conseguire la nomina a capitano di corvetta (o maggiore) e godano di indiscussa fama.

Eccezionalmente possono del pari essere nominati, direttamente e senza concorso, ufficiali di complemento coi gradi da guardiamarina (o sottotenente) capitano di corvetta (o maggiore) incluso, i cittadini italiani che posseggano le condizioni stabilite per i singoli gradi dai predetti articoli successivi.

Nulla è variato alle disposizioni in vigore riguardanti il reclutamento degli ufficiali di complemento fra gli inscritti di leva.