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REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. 2289

Modificazioni alle disposizioni relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali di complemento della Regia marina. (024U2289)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 4-2-1925
al: 29-7-1926
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  il  decreto  Luogotenenziale  11  febbraio  1918,  n.   218,
concernente  il  reclutamento  e  l'ordinamento  degli  ufficiali  di
complemento dei Corpi militari della Regia marina  e  sue  successive
modificazioni; 
 
  Sentito il Consiglio superiore di marina  che  ha  dato  parere  in
massima favorevole; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina  di  concerto  con
quello per le comunicazioni e con quelli  per  la  guerra  e  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  In tutti i Corpi e ruoli militari della Regia  marina  possono,  in
seguito  a  concorso  senza  esami,  essere  nominati  ufficiali   di
complemento i cittadini italiani  che  si  trovino  nelle  condizioni
stabilite dagli articoli successivi. 
 
  Ai cittadini cosi' nominati sono conferiti i gradi da guardiamarina
(o sottotenente) a capitano di corvetta (o maggiore) incluso, secondo
quanto e' disposto dai predetti articoli successivi, fatta  eccezione
per le nomine nel C. R. E.,  che  avvengono  soltanto  col  grado  di
sottotenente, e salvo quanto e' disposto dal  successivo  articolo  9
per i cappellani capi. 
 
  Puo' inoltre essere conferito, direttamente e  senza  concorso,  il
grado di capitano di fregata (o  tenente  colonnello)  a  coloro  che
abbiano titoli superiori a quelli necessari per conseguire la  nomina
a capitano di corvetta (o maggiore) e godano di indiscussa fama. 
 
  Eccezionalmente possono del pari essere  nominati,  direttamente  e
senza concorso, ufficiali di complemento coi gradi  da  guardiamarina
(o  sottotenente)  capitano  di  corvetta  (o  maggiore)  incluso,  i
cittadini italiani che  posseggano  le  condizioni  stabilite  per  i
singoli gradi dai predetti articoli successivi. 
 
  Nulla  e'  variato  alle  disposizioni  in  vigore  riguardanti  il
reclutamento degli ufficiali di  complemento  fra  gli  inscritti  di
leva.