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REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2195

Numero dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e loro ripartizione fra gli uffici giudiziari del Regno. (024U2195)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-2-1925 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti i Regi decreti 24 marzo 1923, n. 601; 3 maggio 1923, n. 1165 e 24 settembre 1923, n. 2459, che stabilisce il numero ed i gradi del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie delle vecchie e nuove Provincie e le relative tabelle annesse ai Regi decreti suindicati;
Visto l'art. 7, capoverso primo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, che prorogava a tutto il 31 dicembre 1924 il termine per gli eventuali spostamenti delle tabelle medesime;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il numero dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetti alla Corte di cassazione, alle Corti di appello, ai Tribunali ed alle Preture del Regno è determinato dall'annessa tabella, sottoscritta, per ordine Nostro, dal Ministro proponente.