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REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2195

Numero dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e loro ripartizione fra gli uffici giudiziari del Regno. (024U2195)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-2-1925
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i Regi decreti 24 marzo 1923, n. 601; 3 maggio 1923, n.  1165
e 24 settembre 1923, n. 2459, che stabilisce il numero ed i gradi del
personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie delle vecchie  e
nuove Provincie  e  le  relative  tabelle  annesse  ai  Regi  decreti
suindicati; 
 
  Visto l'art. 7, capoverso primo, del R. decreto 30  dicembre  1923,
n. 2786, che prorogava a tutto il 31 dicembre 1924 il termine per gli
eventuali spostamenti delle tabelle medesime; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del  Nostro  Guardasigilli  Ministro  Segretario  di
Stato per la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il numero dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie
addetti alla Corte di cassazione, alle Corti di appello, ai Tribunali
ed alle  Preture  del  Regno  e'  determinato  dall'annessa  tabella,
sottoscritta, per ordine Nostro, dal Ministro proponente.