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REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3285

Modificazione al R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1817, sulla istituzione del Consiglio superiore coloniale. (023U3285)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-6-1924 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce al Governo del Re pieni poteri per la riforma della pubblica Amministrazione;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1817, col quale, in virtù della legge predetta, venne stituito presso il Ministero delle colonie, a decorrere dal 1° gennaio 1923, un Consiglio superiore coloniale;
Ritenuto che sia necessario di integrare la composizione di tale Consiglio chiamandovi a farne parte il direttore generale della Sanità pubblica, presso il Ministero dell'interno, quale permanente rappresentante dei supremi interessi della difesa sanitaria dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Al 1° capoverso dell'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1817, è sostituito il seguente:

«Il Consiglio superiore coloniale è così composto:

1° Del Sottosegretario di Stato alle colonie che lo presiede;

2° Di quattro rappresentanti del Parlamento, eletti, due per ciascuna delle Assemblee legislative, nel proprio seno;

3° Di due membri del Consiglio di Stato;

4° Di un membro della Corte dei conti;

5° Di un rappresentante dell'Avvocatura generale erariale;

6° Di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

7° Di un rappresentante del Ministero degli affari esteri e di uno del Ministero delle finanze:

8° Del direttore generale della Sanità pubblica presso il Ministero dell'interno;

9° Dei due direttori generali e del capo dell'Ufficio speciale studi e propaganda del Ministero delle colonie;

10° Di quattro esperti estranei all'Amministrazione liberamente scelti dal Ministro per le colonie che li propone alla nomina Regia».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Federzoni.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1924.

Atti del Governo, registro 224, foglio 263. - Granata.