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REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3285

Modificazione al R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1817, sulla istituzione del Consiglio superiore coloniale. (023U3285)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 17-6-1924
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce al  Governo
del Re pieni poteri per la riforma della pubblica Amministrazione; 
 
  Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1817, col quale, in virtu'
della legge  predetta,  venne  stituito  presso  il  Ministero  delle
colonie, a decorrere dal 1°  gennaio  1923,  un  Consiglio  superiore
coloniale; 
 
  Ritenuto che sia necessario di integrare la  composizione  di  tale
Consiglio chiamandovi a  farne  parte  il  direttore  generale  della
Sanita' pubblica, presso il Ministero dell'interno, quale  permanente
rappresentante dei supremi interessi  della  difesa  sanitaria  dello
Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
colonie, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per  gli
affari dell'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Al 1° capoverso dell'art. 2 del R. decreto  31  dicembre  1922,  n.
1817, e' sostituito il seguente: 
 
  «Il Consiglio superiore coloniale e' cosi' composto: 
 
    1° Del Sottosegretario di Stato alle colonie che lo presiede; 
 
    2° Di quattro rappresentanti  del  Parlamento,  eletti,  due  per
ciascuna delle Assemblee legislative, nel proprio seno; 
 
    3° Di due membri del Consiglio di Stato; 
 
    4° Di un membro della Corte dei conti; 
 
    5° Di un rappresentante dell'Avvocatura generale erariale; 
 
    6° Di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
 
    7° Di un rappresentante del Ministero degli affari  esteri  e  di
uno del Ministero delle finanze: 
 
    8° Del  direttore  generale  della  Sanita'  pubblica  presso  il
Ministero dell'interno; 
 
    9° Dei due direttori generali e del  capo  dell'Ufficio  speciale
studi e propaganda del Ministero delle colonie; 
 
    10° Di quattro esperti estranei  all'Amministrazione  liberamente
scelti dal Ministro per le colonie che li propone alla nomina Regia». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                               Mussolini - Federzoni. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1924. 
 
    Atti del Governo, registro 224, foglio 263. - Granata.