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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3229

Disposizioni per la istituzione di Consigli agrari provinciali. (023U3229)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  19-3-1924 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, e per le finanze;

Udito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il Governo del Re è autorizzato ad istituire nelle singole Provincie del Regno, con decreti Reali promossi dal Ministro per l'economia nazionale, un Consiglio agrario provinciale, sedente nel capoluogo ai sensi e per gli effetti del presente decreto.

Si fa luogo al Regio decreto di istituzione per quelle Provincie per le quali il Consiglio provinciale ne deliberi la richiesta, e su conforme parere del Consiglio superiore dell'economia nazionale (Sezione agraria e forestale).