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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3229

Disposizioni per la istituzione di Consigli agrari provinciali. (023U3229)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 19-3-1924
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferita al Nostro  Governo
con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per  l'interno,  per
la giustizia e gli affari di culto, e per le finanze; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Il Governo  del  Re  e'  autorizzato  ad  istituire  nelle  singole
Provincie del Regno, con decreti  Reali  promossi  dal  Ministro  per
l'economia nazionale, un Consiglio agrario provinciale,  sedente  nel
capoluogo ai sensi e per gli effetti del presente decreto. 
 
  Si fa luogo al Regio decreto di istituzione  per  quelle  Provincie
per le quali il Consiglio provinciale ne deliberi la richiesta, e  su
conforme  parere  del  Consiglio  superiore  dell'economia  nazionale
(Sezione agraria e forestale).