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REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1923, n. 3226

Modificazione al R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, concernemente i Monti di Pietà. (023U3226)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-3-1924 al: 31-10-1924
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, contenente riforme alla legge 14 maggio 1898, sui Monti di Pietà, nonché la legge di pubblica sicurezza, testo unico 30 giugno 1898, n. 6144;
Ritenuta l'urgenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, gli esercenti agenzie pubbliche di prestiti sopra pegno e gli esercenti altre agenzie pubbliche o uffici pubblici d'affari dovranno rilasciare all'autorità di pubblica sicurezza del circondario formale atto di sottomissione, dal quale risulti che è assolutamente escluso dalle operazioni di esse agenzie l'abituale acquisto di polizze del Monte di Pietà ed il concedere sovvenzioni supplementari contro pegni delle polizze stesse.

Agli esercenti che non ottemperino a tale obbligo o comunque vi contravvengano sarà dall'autorità circondariale di pubblica sicurezza revocata la licenza, e vietato l'esercizio dell'agenzia o dell'ufficio pubblico, senza pregiudizio dell'azione penale a termini dell'art. 9 di detto R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396.