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REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1923, n. 3226

Modificazione al R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, concernemente i Monti di Pietà. (023U3226)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 2-3-1924
al: 31-10-1924
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 14 giugno 1923,  n.  1396,  contenente  riforme
alla legge 14 maggio 1898, sui Monti di Pieta', nonche' la  legge  di
pubblica sicurezza, testo unico 30 giugno 1898, n. 6144; 
 
  Ritenuta l'urgenza; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari  dell'interno,  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto col Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli  affari
dell'economia nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Entro il termine di  tre  mesi  dalla  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale del  Regno,  gli  esercenti  agenzie
pubbliche di prestiti sopra  pegno  e  gli  esercenti  altre  agenzie
pubbliche   o   uffici   pubblici   d'affari   dovranno    rilasciare
all'autorita' di pubblica sicurezza del circondario formale  atto  di
sottomissione, dal quale risulti che e' assolutamente  escluso  dalle
operazioni di esse agenzie l'abituale acquisto di polizze  del  Monte
di Pieta' ed il  concedere  sovvenzioni  supplementari  contro  pegni
delle polizze stesse. 
 
  Agli esercenti che non ottemperino a tale  obbligo  o  comunque  vi
contravvengano  sara'  dall'autorita'   circondariale   di   pubblica
sicurezza revocata la licenza, e vietato l'esercizio  dell'agenzia  o
dell'ufficio pubblico, senza pregiudizio dell'azione penale a termini
dell'art. 9 di detto R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396.