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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3197

Modificazione dell'art. 39 della legge 23 luglio 1896, n. 318, concernente provvedimenti per la marina mercantile. (023U3197)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-3-1924 al: 21-12-2008
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro Segretario di Stato per la marina, udito il Commissario per la marina mercantile, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'articolo 39 della legge 23 luglio 1896, n. 318, portante provvedimenti per la marina mercantile, è sostituito il seguente:

Art. 39. - I capitani delle navi sottoposte a misure sanitarie debbono provvedere:

a) allo sbarco e al rimbarco delle persone imbarcate (equipaggio e passeggieri) allorché queste debbano scendere alle stazioni sanitarie per la bonifica individuale, nonché al loro mantenimento, quando vi debbano anche essere trattenute in osservazione;

b) al pagamento delle spese di spedalità per le persone imbarcate che vengano ricoverate negli ospedali annessi alle stazioni sanitarie marittime;

c) allo sbarco ed al rimbarco degli effetti sudici di uso personale e domestico che debbano venire disinfettati a terra, nonché al loro trasporto presso gli apparecchi di disinfezione e alla loro ripresa dopo disinfettati.

L'obbligo fatto ai capitani del mantenimento delle persone trattenute in osservazione e del pagamento delle spese di spedalità delle persone ricoverate negli ospedali annessi alle stazioni sanitarie cessa nel momento nel quale la nave viene ammessa a libera pratica. I capitani stessi potranno esercitare verso le persone, che non siano imbarcate per servizio della nave, il diritto di rivalsa delle spese di mantenimento e di spedalità, eccettuandone gli impiegati dello Stato che viaggiano per ragioni di servizio e gli indigenti provveduti di analogo certificato.

Le rette giornaliere, per le persone ricoverate negli ospedali annessi alle stazioni sanitarie, saranno calcolate secondo la tariffa che sarà approvata dai Ministeri dell'interno e della marina, di concerto con quello delle finanze, e pubblicata in tutti gli uffici di porto e nelle stazioni sanitarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Thaon di Revel - Dè Stefani.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1924.

Atti del Governo, registro 221, foglio 169. - Granata.