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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3197

Modificazione dell'art. 39 della legge 23 luglio 1896, n. 318, concernente provvedimenti per la marina mercantile. (023U3197)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 6-3-1924
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
              per grazia di Dio e per volonta' Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dei poteri conferiti al Governo del Re  con  la  legge  3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  e  del
Ministro Segretario di Stato per la marina, udito il Commissario  per
la marina mercantile, di concerto con il Ministro Segretario di Stato
per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  All'articolo 39 della  legge  23  luglio  1896,  n.  318,  portante
provvedimenti per la marina mercantile, e' sostituito il seguente: 
 
  Art. 39. - I capitani delle  navi  sottoposte  a  misure  sanitarie
debbono provvedere: 
 
    a) allo sbarco e al rimbarco delle persone imbarcate  (equipaggio
e  passeggieri)  allorche'  queste  debbano  scendere  alle  stazioni
sanitarie per la bonifica individuale, nonche' al loro  mantenimento,
quando vi debbano anche essere trattenute in osservazione; 
 
    b)  al  pagamento  delle  spese  di  spedalita'  per  le  persone
imbarcate che vengano ricoverate negli ospedali annessi alle stazioni
sanitarie marittime; 
 
    c) allo sbarco  ed  al  rimbarco  degli  effetti  sudici  di  uso
personale e  domestico  che  debbano  venire  disinfettati  a  terra,
nonche' al loro trasporto presso gli  apparecchi  di  disinfezione  e
alla loro ripresa dopo disinfettati. 
 
  L'obbligo  fatto  ai  capitani  del  mantenimento   delle   persone
trattenute in osservazione e del pagamento delle spese di  spedalita'
delle  persone  ricoverate  negli  ospedali  annessi  alle   stazioni
sanitarie cessa nel momento nel quale la nave viene ammessa a  libera
pratica. I capitani stessi potranno esercitare verso le persone,  che
non siano imbarcate per servizio della nave, il  diritto  di  rivalsa
delle spese  di  mantenimento  e  di  spedalita',  eccettuandone  gli
impiegati dello Stato che viaggiano per ragioni  di  servizio  e  gli
indigenti provveduti di analogo certificato. 
 
  Le rette giornaliere, per  le  persone  ricoverate  negli  ospedali
annessi alle stazioni sanitarie, saranno calcolate secondo la tariffa
che sara' approvata dai Ministeri dell'interno  e  della  marina,  di
concerto con quello delle finanze, e pubblicata in tutti  gli  uffici
di porto e nelle stazioni sanitarie. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                            Mussolini - Thaon di Revel - De' Stefani. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 febbraio 1924. 
 
    Atti del Governo, registro 221, foglio 169. - Granata.