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REGIO DECRETO 26 aprile 1923, n. 1124

Che proroga i termini fissati per la presentazione dei rendiconti di talune gestioni fuori bilancio di carattere straordinario. (023U1124)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-6-1923 al: 24-1-1924
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VITTORIO EMANUELE In

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 135, che reca disposizioni sull'obbligo della presentazione nei rendiconti alla Corte dei conti per le gestioni fuori bilancio di carattere straordinario;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze di concerto con i ministri della guerra, della marina, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e commerci, dell'agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I termini fissati per la presentazione dei rendiconti alla Corte dei conti per le gestioni fuori bilancio di carattere straordinario, di cui ai Regi decreti nn. 1524, 1525, 1526, 1551, 1567, 1568, 1569, 1811, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, tutti in data del 27 ottobre 1922, sono prorogati al 31 dicembre 1923.