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REGIO DECRETO 26 aprile 1923, n. 1124

Che proroga i termini fissati per la presentazione dei rendiconti di talune gestioni fuori bilancio di carattere straordinario. (023U1124)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 16-6-1923
al: 24-1-1924
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                        VITTORIO EMANUELE In 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R.  decreto-legge  22  gennaio  1920,  n.  135,  che  reca
disposizioni sull'obbligo della  presentazione  nei  rendiconti  alla
Corte  dei  conti  per  le  gestioni  fuori  bilancio  di   carattere
straordinario; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze di concerto  con  i  ministri  della  guerra,  della  marina,
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e
commerci, dell'agricoltura; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  I termini fissati per la presentazione dei  rendiconti  alla  Corte
dei conti per le gestioni fuori bilancio di carattere  straordinario,
di cui ai Regi decreti nn. 1524, 1525, 1526, 1551, 1567, 1568,  1569,
1811, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, tutti  in
data del 27 ottobre 1922, sono prorogati al 31 dicembre 1923.