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REGIO DECRETO 22 aprile 1923, n. 994

Che detta norme relativamente al concorso per direttore didattico. (023U0994)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-6-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con il Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per l'ammissione agli esami per il conseguimento del diploma di direttore didattico, gli aspiranti sono tenuti al pagamento di una tassa di L.
30.

Per l'ammissione ai concorsi a posti d'ispettore scolastico e di direttore didattico governativo gli aspiranti sono tenuti al pagamento di una tassa di L. 50.

Alla stessa tassa di L. 50 è soggetto il diploma di abilitazione alla direzione didattica conseguito per esame o per commutazione del diploma del corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali.

Coloro che, non forniti del diploma di direttore didattico, sono ammessi ai concorsi per direttore governativo a norma dell'art. 8 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 589, pagheranno la sola tassa di ammissione all'esame per il conseguimento del diploma in L. 30. Essi però, riuscendo vincitori del concorso a posti di direttore didattico governativo, pagheranno, contemporaneamente alla tassa di diploma, una ulteriore tassa di L. 30.