stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 22 aprile 1923, n. 994

Che detta norme relativamente al concorso per direttore didattico. (023U0994)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-6-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Veduto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 589; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'istruzione pubblica, di concerto con il Ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Per l'ammissione agli esami per il  conseguimento  del  diploma  di
direttore didattico, gli aspiranti sono tenuti al  pagamento  di  una
tassa di L. 30. 
 
  Per l'ammissione ai concorsi a posti d'ispettore  scolastico  e  di
direttore  didattico  governativo  gli  aspiranti  sono   tenuti   al
pagamento di una tassa di L. 50. 
 
  Alla stessa tassa di L. 50 e' soggetto il diploma  di  abilitazione
alla direzione didattica conseguito per esame o per commutazione  del
diploma del corso di perfezionamento per i  licenziati  dalle  scuole
normali. 
 
  Coloro che, non forniti del diploma di  direttore  didattico,  sono
ammessi ai concorsi per direttore governativo a norma dell'art. 8 del
R. decreto 11 marzo  1923,  n.  589,  pagheranno  la  sola  tassa  di
ammissione all'esame per il conseguimento del diploma in L. 30.  Essi
pero',  riuscendo  vincitori  del  concorso  a  posti  di   direttore
didattico governativo, pagheranno, contemporaneamente alla  tassa  di
diploma, una ulteriore tassa di L. 30.