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REGIO DECRETO 29 aprile 1923, n. 935

Che dichiara fuori uso, a partire dal 1 giugno 1923, le marche provvisorie doppie per la tassa «lusso e scambi». (023U0935)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-5-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 7, n. 3 e 15 del testo unico della legge sulle tasse di bollo, approvato con Nostro decreto 6 gennaio 1918, n. 135;
Visti i Regi decreti 19 ottobre 1920, n. 1679, 20 marzo 1921, n. 318, e 19 giugno 1921, n. 792, riguardanti l'istituzione di marche doppie provvisorie e definitive per la tassa lusso e scambi;
Visto il R. decreto 19 giugno 1921, n. 791, col quale vennero dichiarate fuori uso a partire dal 1° luglio 1921 le marche provvisorie doppie da L. 100 e da L. 150 per la tassa lusso e scambi;
Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione, con le corrispondenti marche definitive, istituite col R. decreto 20 marzo 1921, n. 318, di tutti gli altri tagli delle marche doppie provvisorie per la tassa lusso e scambi, istituite coi citati Regi decreti 19 ottobre 1920, n. 1679, e 19 giugno 1921, n. 792;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le marche da bollo doppie provvisorie per la tassa sulle vendite e somministrazioni di lusso e sugli scambi da cent 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70; L. 1, 1.10; 1,50; 2, 2,20; 2,50; 3; 3,30; 4; 4,40; 5, 10, 20, 25, 40, 45 e 50, istituite con i RR. decreti 19 ottobre 1920, n. 1679 e 19 giugno 1921, n. 792, sono dichiarate fuori uso in tutto il Regno a decorrere dal 1° giugno 1923.

Coloro che si troveranno in possesso delle marche anzidette, potranno chiederne agli uffici del registro e bollo presso i quali le hanno acquistate, il cambio con altri valori bollati di corrispondente importo, fino a tutto il giorno 30 giugno 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.