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REGIO DECRETO 29 aprile 1923, n. 935

Che dichiara fuori uso, a partire dal 1 giugno 1923, le marche provvisorie doppie per la tassa «lusso e scambi». (023U0935)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-5-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 7, n. 3 e 15 del testo unico della  legge  sulle
tasse di bollo, approvato con Nostro decreto 6 gennaio 1918, n. 135; 
 
  Visti i Regi decreti 19 ottobre 1920, n. 1679, 20  marzo  1921,  n.
318, e 19 giugno 1921, n. 792, riguardanti  l'istituzione  di  marche
doppie provvisorie e definitive per la tassa lusso e scambi; 
 
  Visto il R. decreto 19 giugno  1921,  n.  791,  col  quale  vennero
dichiarate  fuori  uso  a  partire  dal  1°  luglio  1921  le  marche
provvisorie doppie da L. 100 e da L. 150 per la tassa lusso e scambi; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di  procedere  alla  sostituzione,  con  le
corrispondenti marche definitive, istituite col R. decreto  20  marzo
1921,  n.  318,  di  tutti  gli  altri  tagli  delle  marche   doppie
provvisorie per la tassa lusso e scambi, istituite  coi  citati  Regi
decreti 19 ottobre 1920, n. 1679, e 19 giugno 1921, n. 792; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le marche da bollo doppie provvisorie per la tassa sulle vendite  e
somministrazioni di lusso e sugli scambi da cent 10, 20, 30, 40,  50,
60 e 70; L. 1, 1.10; 1,50; 2, 2,20; 2,50; 3; 3,30; 4;  4,40;  5,  10,
20, 25, 40, 45 e 50, istituite con i RR. decreti 19 ottobre 1920,  n.
1679 e 19 giugno 1921, n. 792, sono dichiarate fuori uso in tutto  il
Regno a decorrere dal 1° giugno 1923. 
 
  Coloro che  si  troveranno  in  possesso  delle  marche  anzidette,
potranno chiederne agli uffici del registro e bollo presso i quali le
hanno  acquistate,  il   cambio   con   altri   valori   bollati   di
corrispondente importo, fino a tutto il giorno 30 giugno 1923. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 aprile 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                          DE STEFANI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.