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REGIO DECRETO 22 marzo 1923, n. 712

Contenente disposizioni circa le indennità di missione e le spese di viaggio spettanti ai funzionari delegati per la vigilanza sugli Istituti di credito. (023U0712)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Cessano di far carico al bilancio dello Stato le indennità di missione e le speso di viaggio spettanti ai funzionari delegati a norma di legge ad esercitare le funzioni di vigilanza sugli Istituti di credito.

Dette indennità sono poste a carico degli Istituti predetti e sono ragguagliate alle tariffe vigenti per le missioni degli impiegati dello Stato.