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REGIO DECRETO 22 marzo 1923, n. 712

Contenente disposizioni circa le indennità di missione e le spese di viaggio spettanti ai funzionari delegati per la vigilanza sugli Istituti di credito. (023U0712)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Cessano di far carico al bilancio  dello  Stato  le  indennita'  di
missione e le speso di viaggio spettanti  ai  funzionari  delegati  a
norma di legge ad esercitare le funzioni di vigilanza sugli  Istituti
di credito. 
 
  Dette indennita' sono poste a carico degli Istituti predetti e sono
ragguagliate alle tariffe vigenti per  le  missioni  degli  impiegati
dello Stato.