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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 667

Che apporta una modificazione alle disposizioni transitorie stabilite dal decreto relativo all'ordinamento dell'esercito. (023U0667)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, e successive modificazioni;
In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il comma c) del titolo IX delle disposizioni esecutive e transitorie del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:

c) assumeranno il grado di generale di divisione i rimanenti tenenti generali ed i maggiori generali che siano più anziani del meno anziano dei maggiori generali in servizio attivo permanente investiti del comando di divisione alla data del 1° febbraio 1923.