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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 667

Che apporta una modificazione alle disposizioni transitorie stabilite dal decreto relativo all'ordinamento dell'esercito. (023U0667)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  il  R.  decreto  7  gennaio  1923,  n.  12,   e   successive
modificazioni; 
 
  In virtu' dei poteri conferiti al Governo del Re  con  la  legge  3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il  comma  c)  del  titolo  IX  delle  disposizioni   esecutive   e
transitorie del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, e'  sostituito  dal
seguente: 
 
      c) assumeranno il grado di generale di  divisione  i  rimanenti
tenenti generali ed i maggiori generali che siano  piu'  anziani  del
meno anziano dei maggiori  generali  in  servizio  attivo  permanente
investiti del comando di divisione alla data del 1° febbraio 1923.