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REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 653

Che proroga la facoltà concessa ai Governi della Cirenaica e della Tripolitania di imporre speciali diritti d'uscita. (023U0653)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA
Veduti i Regi decreti 4 maggio 1922, n. 641 e 647, e 19 novembre 1922, n. 1580, con i quali venne consentito ai Governi della Cirenaica e della Tripolitania di continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 1922 della facoltà in precedenza loro concessa di imporre uno speciale diritto d'uscita su taluni prodotti, in relazione ai prezzi di mercato, ed alle condizioni di approvvigionamento della colonia;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La facoltà concessa ai Governi della Cirenaica e della Tripolitania con i Regi decreti suddetti è prorogata fino al 31 dicembre
1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
FEDERZONI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.