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REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 653

Che proroga la facoltà concessa ai Governi della Cirenaica e della Tripolitania di imporre speciali diritti d'uscita. (023U0653)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D ITALIA 
 
  Visto il Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1247,  convertito  nella
legge del 25 febbraio 1912, n. 83; 
 
  Vista la legge 6 luglio 1912,  n.  749,  ed  il  Regio  decreto  20
novembre 1912, n. 1205; 
 
  Veduti i Regi decreti 4 maggio 1922, n. 641 e 647,  e  19  novembre
1922, n.  1580,  con  i  quali  venne  consentito  ai  Governi  della
Cirenaica e della Tripolitania di continuare ad avvalersi fino al  31
dicembre 1922 della facolta' in precedenza loro concessa  di  imporre
uno speciale diritto d'uscita su taluni  prodotti,  in  relazione  ai
prezzi di mercato, ed alle  condizioni  di  approvvigionamento  della
colonia; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La  facolta'  concessa  ai  Governi   della   Cirenaica   e   della
Tripolitania con i Regi decreti suddetti  e'  prorogata  fino  al  31
dicembre 1923. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 18 marzo 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           MUSSOLINI. 
                                                           FEDERZONI. 
 
  Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.