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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 614

Che estende ai militari l'Opera di previdenza di cui al R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219. (023U0614)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri delegati conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto l'art. 11 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, che istituì una ritenuta del 2 per cento sugli aumenti di stipendio concessi dal decreto stesso e sugli altri assegni dovuti al personale di ruolo civile e militare, per costituire un'Opera di previdenza a favore di detto personale o delle loro famiglie;
Visto il Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219, convertito in legge 2 luglio 1922, n. 896, che stabilì le norme per il funzionamento dell'Opera di previdenza, limitatamente al personale civile e ai loro superstiti non aventi diritto a pensione;
Visti i Regi decreti 10 luglio 1921, n. 949, e 29 gennaio 1922, n. 118, recanti modificazioni al decreto 26 febbraio 1920, n. 219;
Riconosciuta l'urgenza di dare le disposizioni necessarie per il funzionamento dell'Opera di previdenza anche nei riguardi dei militari, i quali sono sottoposti a ritenuta da cinque anni, senza avere finora fruito della assistenza di detta istituzione;
Vista la relazione presentata dalla Commissione finanze e tesoro alla Camera dei deputati il 28 giugno 1922, n. 1337 A-bis;
Vista la legge 22 luglio 1906, n. 623, che istituì la Cassa sovvenzioni per gli impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione;
Riconosciuta la necessità di introdurre alcune modificazioni nelle norme che regolano l'Opera di previdenza predetta allo scopo di semplificarne e renderne più spedito il funzionamento e considerata l'opportunità di unificare i fini dell'Opera di previdenza con quelli della Cassa sovvenzioni;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, la guerra e la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'Opera di previdenza, istituita con R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, è estesa anche a favore degli ufficiali e dei sottufficiali, indicati nel seguente articolo 2, del R. esercito, della R. marina e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, nonché dei loro superstiti e assume la denominazione «Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti».