stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 465

Che stabilisce la misura delle indennità eventuali da corrispondersi al personale subalterno di bonifica. (023U0465)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  28-3-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento sul personale di custodia delle opere di bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi approvato con R.
Decreti 18 aprile 1919, n. 487 e 13 luglio 1911, n. 893;

Visto il Decreto Reale 20 febbraio 1921, n. 221 recante modificazioni al Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, che stabilisce in caso di missione le indennità per spese di viaggio e di soggiorno al personale civile e militare dello Stato;

Visto il R. D. 30 settembre 1922, n. 1290 contenente le tabelle degli stipendi nonché le relative norme di carriera per il personale contemplato nella legge 13 agosto 1921, n. 1080 sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Ritenuto che in seguito ai sensibili aumenti apportati agli stipendi degli ufficiali di bonifica occorre modificare la tabella D, allegata al sopracitato R. Decreto 20 febbraio 1921, n. 221;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, di concerto con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° marzo 1923 le indennità eventuali al personale subalterno di bonifica verranno corrisposte nella misura di cui appreso:

Ufficiali di bonifica.

Sorveglianza a Lavori.

1. Per la sorveglianza a lavori che si svolgono oltre un raggio di 6 km. dalla residenza dell'ufficiale di bonifica sarà corrisposta, previa autorizzazione ministeriale, una indennità mensile variabile da L. 150 a L. 210 da computarsi per ogni giornata di effettiva sorveglianza, esclusi i giorni festivi e quelli in cui l'ufficiale di bonifica sia destinato ad altro incarico.

2. Per qualsiasi prestazione di campagna, che non sia sorveglianza a lavori, non è dovuta alcuna indennità, sarà invece corrisposta la indennità chilometrica nella misura di L. 0.50 quando la distanza è superiore a km. 6 tanto per l'andata quanto per il ritorno, nonché il rimborso delle spese per viaggi in ferrovia; tramvia ed automobile in servizio pubblico aumentato di due decimi.

Servizi di piena.

3. Per il servizio di piena diurno verrà corrisposta la indennità di L. 8 e per quello notturno la indennità di L. 12.

La indennità suddetta spetta dal momento in cui sono attivati i presidi.

Quando il servizio di piena si protragga nella notte la indennità diurna sarà aumentata di L. 2 per ogni ora di prestazione ed in ogni caso il cumulo delle indennità diurna e notturna non dovrà oltrepasare la somma giornaliera di L. 16.

Sarà inoltre corrisposta, quando il servizio venga prestato fuori del reparto, la indennità chilometrica di L. 0.50 nonché il rimborso delle spese di viaggi in ferrovia, tramvia e automobile in servizio pubblico aumentate di due decimi.

Visite ordinarie e straordinarie al reparto.

4. Per le visite ordinarie e straordinarie al reparto non è dovuta alcuna indennità.

Per le visite invece fuori del reparto sarà corrisposta la sola indennità chilometrica nella misura di lire 0.50 al chilometro.

Lavori di tavolo in ufficio.

5. Agli ufficiali di bonifica chiamati a cooperare a lavori di tavolo preso gli uffici del Genio Civile sarà corrisposta la sola indennità chilometrica nella misura suddetta nonché il rimborso delle eventuali spese di viaggio in ferrovia, tramvia e automobile pubblico, aumentate di due decimi.

Guardiani di Bonifica.

Sorveglianza a Lavori

1. Per la sorveglianza continua a lavori verrà corrisposta, previa autorizzazione Ministeriale la indennità mensile variabile da L. 90 a L. 102 da computarsi per ogni giornata di effettivo servizio, esclusi i giorni festivi e quelli in cui il guardiano sia stato destinato ad altro incarico.

2. Per qualsiasi altra prestazione di campagna che non sia assistenza a lavori non è dovuta alcuna altra indennità.

Servizio di piena.

3. Indennità giornaliera di L. 6, notturna di L. 9.

Rimborso di spese per viaggi in ferrovia (3ª classe) tramvia ed automobile in servizio pubblico, annientato di due decimi.

Il cumulo delle indennità diurna e notturna non potrà essere superiore a L. 12 giornaliere.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CARNAZZA
DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.