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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 423

Che estende ai territori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina le disposizioni relative all'imposta generale sul consumo del vino. (023U0423)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Ai territori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina annessi al Regno sono estese le disposizioni del R. decreto legisl. 2 settembre 1919, n. 1635 e del R. decreto legisl. 18 agosto 1920, n. 1183 relative all'imposta generale sul consumo del vino con le modificazioni portate dalla legge 27 febbraio 1921, n. 145 e dal R. decreto legisl. 20 agosto 1921, n. 1131.

Sono estese inoltre le disposizioni del regolamento approvato col R. decreto 17 luglio 1921, n. 975 e del R. decreto 1° giugno 1922, n. 764.