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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 423

Che estende ai territori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina le disposizioni relative all'imposta generale sul consumo del vino. (023U0423)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19  dicembre  1920,  n.
1778; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Ai territori  della  Venezia  Giulia  e  della  Venezia  Tridentina
annessi al Regno sono estese le disposizioni del R. decreto legisl. 2
settembre 1919, n. 1635 e del R. decreto legisl. 18 agosto  1920,  n.
1183 relative all'imposta  generale  sul  consumo  del  vino  con  le
modificazioni portate dalla legge 27 febbraio 1921, n. 145 e  dal  R.
decreto legisl. 20 agosto 1921, n. 1131. 
 
  Sono estese inoltre le disposizioni del regolamento  approvato  col
R. decreto 17 luglio 1921, n. 975 e del R. decreto 1° giugno 1922, n.
764.