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REGIO DECRETO 28 gennaio 1923, n. 397

Che costituisce un ruolo di cancellieri nell'Amministrazione degli affari esteri. (023U0397)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato ad interim per gli affari esteri, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È istituito presso il Ministero degli affari esteri, un ruolo di 24 cancellieri, per il disimpegno del servizio nei più importanti Regi uffici all'estero, ed eccezionalmente negli uffici dell'Amministrazione centrale, in numero non maggiore di 8.

Il Ministero degli affari esteri fisserà con decreto Reale le sedi ove dovranno essere destinati i cancellieri e, d'accordo col Ministero delle finanze, gli assegni da corrispondersi in ciascuna di esse.

Potranno essere eccezionalmente destinati presso la Amministrazione centrale soltanto i cancellieri provenienti dal ruolo del Ministero degli affari esteri quando abbiano già prestato servizio per 10 anni almeno.