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REGIO DECRETO 28 gennaio 1923, n. 397

Che costituisce un ruolo di cancellieri nell'Amministrazione degli affari esteri. (023U0397)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato  ad  interim
per gli affari esteri, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' istituito presso il Ministero degli affari esteri, un  ruolo  di
24 cancellieri, per il disimpegno del servizio  nei  piu'  importanti
Regi   uffici   all'estero,   ed   eccezionalmente    negli    uffici
dell'Amministrazione centrale, in numero non maggiore di 8. 
 
  Il Ministero degli affari esteri fissera' con decreto Reale le sedi
ove  dovranno  essere  destinati  i  cancellieri  e,  d'accordo   col
Ministero delle finanze, gli assegni da corrispondersi in ciascuna di
esse. 
 
  Potranno essere eccezionalmente destinati presso la Amministrazione
centrale soltanto i cancellieri provenienti dal ruolo  del  Ministero
degli affari esteri quando abbiano gia' prestato servizio per 10 anni
almeno.