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REGIO DECRETO 25 gennaio 1923, n. 262

Riguardante il numero degli insegnanti titolari di 1° e di 2° grado da adibirsi ad alcune scuole militari. (023U0262)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-3-1923 al: 17-7-1927
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 23 marzo 1922, n. 417, col quale si stabilisce il numero massimo degli insegnanti che può essere adibito alle varie scuole militari;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Lo specchio che fa seguito all'art. 2 del citato decreto per quanto concerne la Scuola d'applicazione di fanteria, la Scuola d'applicazione di sanità militare e la Scuola allievi ufficiali dei carabinieri Reali, viene modificato come appresso:

Scuole
--- Insegnanti Titolari
1° grado 2° grado
numero numero

Scuola d'applicazione di fanteria 12 13

Scuola d'applicazione di sanità militare 7 8

Scuola allievi ufficiali carabinieri Reali 2 2