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REGIO DECRETO 25 gennaio 1923, n. 262

Riguardante il numero degli insegnanti titolari di 1° e di 2° grado da adibirsi ad alcune scuole militari. (023U0262)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-3-1923
al: 17-7-1927
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 23 marzo 1922, n. 417, col quale si  stabilisce
il numero massimo degli insegnanti che puo' essere adibito alle varie
scuole militari; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Lo specchio che fa seguito all'art. 2 del citato decreto per quanto
concerne  la   Scuola   d'applicazione   di   fanteria,   la   Scuola
d'applicazione di sanita' militare e la Scuola allievi ufficiali  dei
carabinieri Reali, viene modificato come appresso: 
    
                 Scuole
                  ---                         Insegnanti  Titolari
                                              1° grado    2° grado
                                              numero      numero

  Scuola d'applicazione di fanteria             12          13

  Scuola d'applicazione di sanita' militare      7           8

  Scuola allievi ufficiali carabinieri Reali     2           2