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REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1868

Riguardante la resa del conto riassuntivo alla Corte dei conti della gestione fuori bilancio dei pellami e dei materiali accessori. (022U1868)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-3-1923 al: 15-6-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 14 dicembre 1919, n. 2482, che istituiva un conto corrente infruttifero con la tesoreria centrale per la gestione e il finanziamento delle pelli e dei materiali accessori;
Visto il Nostro decreto 29 giugno 1920 che abolisce, a datare dal 1° luglio 1922, il conto corrente suddetto, e dispone che, alla stessa data, tutte le entrate e le spese inerenti alla liquidazione di che trattasi vengano conteggiate in bilancio;
Visto il Nostro decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 135, che prescrive l'obbligo della presentazione dei rendiconti alla Corte dei Conti per le gestioni fuori bilancio di carattere straordinario;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, di concerto col Ministro per l'Industria e il Commercio: Abbiamo decretato decretiamo:

Art. 1




Entro il 30 giugno 1923 dovrà presentarsi alla Corte dei Conti il conto riassuntivo della gestione fuori bilancio dei pellami e dei materiali accessori, già affidati al Ministero per l'Industria e al Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, e attualmente devoluta al Comitato liquidatore delle gestioni di guerra.