stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1868

Riguardante la resa del conto riassuntivo alla Corte dei conti della gestione fuori bilancio dei pellami e dei materiali accessori. (022U1868)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 22-3-1923
al: 15-6-1923
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto 14 dicembre 1919, n. 2482, che istituiva un
conto corrente infruttifero con la tesoreria centrale per la gestione
e il finanziamento delle pelli e dei materiali accessori; 
 
  Visto il Nostro decreto 29 giugno 1920 che abolisce, a  datare  dal
1° luglio 1922, il conto  corrente  suddetto,  e  dispone  che,  alla
stessa data, tutte le entrate e le spese inerenti  alla  liquidazione
di che trattasi vengano conteggiate in bilancio; 
 
  Visto  il  Nostro  decreto-legge  22  gennaio  1920,  n.  135,  che
prescrive l'obbligo della presentazione dei rendiconti alla Corte dei
Conti per le gestioni fuori bilancio di carattere straordinario; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  il
Tesoro, di concerto col Ministro per l'Industria e il Commercio: 
 
  Abbiamo decretato decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Entro il 30 giugno 1923 dovra' presentarsi alla Corte dei Conti  il
conto riassuntivo della gestione fuori bilancio  dei  pellami  e  dei
materiali accessori, gia' affidati al Ministero per l'Industria e  al
Commissariato  generale  per   gli   approvvigionamenti   e   consumi
alimentari, e attualmente  devoluta  al  Comitato  liquidatore  delle
gestioni di guerra.