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REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1862

Riguardante la resa del conto riassuntivo alla Corte nei conti della gestione fuori bilancio per «calzature nazionali». (022U1862)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-3-1923 al: 15-6-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Visto il R. decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 135, concernente disposizioni sull'obbligo della presentazione dei rendiconti alla Corte dei Conti per le gestioni fuori bilancio di carattere straordinario;
Considerato che la speciale gestione delle calzature nazionali, istituita per approvvigionare la popolazione civile del Regno, si svolse presso il Ministero dell'Industria e il Commercio dal 1° gennaio 1918 al 31 ottobre 1919, e che dal 1 novembre è passata al Commissariato generale per gli approvvigionamenti ed i consumi alimentari;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro di concerto con quello per l'Industria ed il Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Entro il 31 dicembre 1922, il Ministro per l'Industria ed il Commercio presenterà alla Corte dei Conti il conto riassuntivo della speciale gestione calzature nazionali a tutto il 31 ottobre 1919, in uno a tutti i documenti giustificativi.