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REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1862

Riguardante la resa del conto riassuntivo alla Corte nei conti della gestione fuori bilancio per «calzature nazionali». (022U1862)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-3-1923
al: 15-6-1923
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 22  gennaio  1920,  n.  135,  concernente
disposizioni sull'obbligo della  presentazione  dei  rendiconti  alla
Corte  dei  Conti  per  le  gestioni  fuori  bilancio  di   carattere
straordinario; 
 
  Considerato che la speciale  gestione  delle  calzature  nazionali,
istituita per approvvigionare la popolazione  civile  del  Regno,  si
svolse presso il Ministero  dell'Industria  e  il  Commercio  dal  1°
gennaio 1918 al 31 ottobre 1919, e che dal 1 novembre e'  passata  al
Commissariato  generale  per  gli  approvvigionamenti  ed  i  consumi
alimentari; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  il
Tesoro di concerto con quello per l'Industria ed il Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Entro il 31 dicembre  1922,  il  Ministro  per  l'Industria  ed  il
Commercio presentera' alla Corte dei Conti il conto riassuntivo della
speciale gestione calzature nazionali a tutto il 31 ottobre 1919,  in
uno a tutti i documenti giustificativi.